Normative e Linee Guida
Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 30, Normativa regionale in materia di prevenzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici (B.U. n. 25 del 10 aprile 2000)
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La legge Italiana, ispirandosi al principio di precauzione, ha adottato un atteggiamento di maggior prudenza rispetto ad altri Paesi, per quel che riguarda l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La legge quadro 36/2001 stabilisce inequivocabilmente i principi fondamentali e i compiti specifici necessari per la protezione dell’ambiente e della salute dei cittadini rispetto all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici da 0 a 300 GHz:
- “assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
- promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
- assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili”
Inoltre, la legge quadro sancisce l’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che deve operare in coordinamento con i catasti regionali.
L’attuale normativa si basa su una protezione a più livelli, attuata mediante i DPCM 08/07/2003, che sono i decreti attuativi della legge quadro:
- La protezione dagli effetti acuti a breve termine è definita attraverso limiti di esposizione intesi come “valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati in nessuna condizione di esposizione”. Per i campi elettrici e magnetici a 50 Hz generati dagli elettrodotti, il limite di esposizione è fissato a 100 µT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico. Per i campi alle frequenze tipiche della telefonia mobile (3 MHz – 3 GHz) il limite di esposizione è fissato a 20 V/m.
- La protezione rispetto ad eventuali effetti a lungo termine viene perseguita attraverso la definizione di “valori di attenzione”, intesi come “livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non devono essere superati nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici, e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere. Per i campi a 50 Hz generati dagli elettrodotti si assume per l’induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT. Per i campi a frequenze da 100 kHz a 300 GHz il valore di attenzione è fissato a 6 V/m.
- Il principio di precauzione prevede anche l’adozione di “obiettivi di qualità”, intesi come valori di campo che dovrebbero essere emessi dalle nuove installazioni, o presenti nei luoghi a permanenza prolungata, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione. Per i campi a 50 Hz generati dagli elettrodotti, è fissato l’obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell’induzione magnetica. Per i campi a frequenze da 100 kHz a 300 GHz tale valore è fissato a 6 V/m.
Riferimenti Normativi
L36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” LEGGE 22 febbraio 2001, n (minambiente.it)
DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz” (Gazzetta Ufficiale)
DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (Gazzetta Ufficiale)
DL n° 179 art. 14 del 18.10.2012 Il nuovo Decreto Sviluppo Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (pubblicato sulla G.U. n° del 19/10/2012) ha modificato alcuni aspetti della normativa sulla protezione della popolazione da esposizioni a radiazioni elettromagnetiche emesse da ripetitori per telefonia mobile e trasmettitori radiotelevisivi.
A livello internazionale, le linee di indirizzo relative alla protezione degli esseri umani dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono dettate dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), che pubblica periodicamente linee guida, dichiarazioni e reviews che vengono poi utilizzati da organismi nazionali ed internazionali preposti alla protezione dalle radiazioni, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Commissione Europea. Le linee guida ICNIRP vengono definite a seguito dell’analisi critica della letteratura scientifica relativa agli effetti biologici e sanitari dei campi elettromagnetici, prendendo in considerazione tutti gli effetti per i quali la letteratura scientifica fornisca basi razionali per la definizione un sistema di protezione. Le linee guida vengono periodicamente aggiornate per tener conto di nuove evidenze scientifiche.
Riferimenti Normativi
Linee guida ICNIRP https://www.icnirp.org/en/frequencies/index.html